Legge 23 marzo 1958, n. 387 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto col secondo comma dell'articolo XXXIV.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto col secondo comma dell'articolo XXXIV.