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Legge 23 marzo 1958, n. 292 · Legge 23 marzo 1958, n. 292 — Limiti di eta' per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma stessa

Legge 23 marzo 1958, n. 292 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La presente legge ha effetto dal 1° aprile

1957. Tuttavia, nei confronti dei sottufficiali e degli appuntati cessati dal servizio permanente o collocati a riposo per eta' posteriormente alla data anzidetta il ripristino nella posizione di servizio permanente o di rafferma ha luogo a domanda, da presentare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ogni posto eventualmente risultante in soprannumero per effetto dell'applicazione del comma precedente sono lasciati vacanti due posti nell'organico dei carabinieri. Le eccedenze sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.