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Legge 23 marzo 1958, n. 292 · Legge 23 marzo 1958, n. 292 — Limiti di eta' per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma stessa

Legge 23 marzo 1958, n. 292 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei vicebrigadieri e degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, di cui all' art. 1 della legge 29 marzo 1951, n. 210 , sono modificati in anni 53 per i vice-brigadieri ed in anni 52 per gli appuntati.