Legge 23 marzo 1958, n. 292 Art. 2
I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei vicebrigadieri e degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, di cui all' art. 1 della legge 29 marzo 1951, n. 210 , sono modificati in anni 53 per i vice-brigadieri ed in anni 52 per gli appuntati.