Legge 23 marzo 1958, n. 270 Art. 5
Per ciascun concorso il Ministro per la difesa nomina una Commissione esaminatrice, cui spetta altresi' la valutazione dei titoli, cosi' composta: un generale di divisione o di brigata, presidente; un colonnello e tre tenenti colonnelli o maggiori appartenenti all'Arma del genio, membri; un funzionario civile con qualifica inferiore a quella di direttore di sezione, segretario.