Legge 21 marzo 1958, n. 335 Art. 6
Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali e' anche affidata l'amministrazione. Sono organi dell'Associazione: il presidente; il Comitato centrale; il Consiglio nazionale; il Collegio dei sindaci; il Consiglio provinciale.