Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 21 marzo 1958, n. 335 · Legge 21 marzo 1958, n. 335 — Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro

Legge 21 marzo 1958, n. 335 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

L'Associazione provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante: a) provvidenze intese all'elevamento spirituale e culturale del lavoratore invalido; b) lo studio dei problemi di infortunistica e la collaborazione con enti od istituti a cio' preposti, nella azione di studio di ritrovati antinfortunistici e di prevenzione delle malattie professionali; c) l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale ed alla remissione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi, nei casi in cui non vi provvedano gli istituti assicuratori; d) l'istituzione e gestione di colonie marine e montane; e) l'educazione e l'istruzione professionale dei figli minorenni dei mutilati e degli invalidi, i quali non abbiano, per altro titolo, diritto all'assistenza. Sono altresi' di competenza dell'Associazione i compiti ad essa affidati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 , sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private. Oltre ai compiti previsti dal comma precedente sono altresi' affidati all'Associazione la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione a controversie in materia di collocamento. Le spese sostenute per il patrocinio dell'assistito in giudizio gravano sull'Associazione. L'attivita' di tutela e di assistenza prevista dai commi precedenti e' svolta gratuitamente.