Legge 21 marzo 1958, n. 298 Art. 3
Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, sara' provveduto in ciascun esercizio al riparto degli stanziamenti previsti all'articolo precedente fra le Amministrazioni interessate ed alle occorrenti variazioni di bilancio.