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Legge 21 marzo 1958, n. 259 · Legge 21 marzo 1958, n. 259 — Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

Legge 21 marzo 1958, n. 259 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Devono essere considerate contribuzioni ordinarie: a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicita', per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio; b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuita' gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.