Legge 18 marzo 1958, n. 311 Art. 8
CAPO I Disposizioni concernenti lo stato giuridico dei professori universitari
L'ufficio di professore di ruolo e di professore fuori ruolo non e' cumulabile con impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .