Legge 18 marzo 1958, n. 311 Art. 2
CAPO I Disposizioni concernenti lo stato giuridico dei professori universitari
Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo statuto di ciascuna Universita' o Istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna Facolta' o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facolta' o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 14, relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facolta'.