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Legge 18 marzo 1958, n. 297 · Legge 18 marzo 1958, n. 297 — Riapertura di termini per l'idoneita' all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28

Legge 18 marzo 1958, n. 297 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Possono altresi' presentare domanda, per essere ammessi al giudizio di idoneita', gli artisti stranieri i quali alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , esercitavano in Italia la professione di maestro di danza. Agli apolidi si applicano le norme previste dalla presente legge per i cittadini italiani.