Legge 18 marzo 1958, n. 240 Art. 3
L' art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1956, n. 735 , e' sostituito dal seguente: "Presso il Magistrato per il Po funziona un Comitato tecnico amministrativo, presieduto dal presidente del Magistrato e del quale fanno parte: a) due ispettori generali - uno della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione e l'altro della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste; b) il vicepresidente del Magistrato per il Po, il capo dell'Ufficio tecnico, nonche' i funzionari amministrativi e tecnici in servizio presso il Magistrato stesso, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata; c) il presidente del Magistrato alle acque ed i provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, ovvero il capo del servizio tecnico dei detti organi decentrati, qualora vi sia delegato dai capi degli organi stessi; d) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato scelti fra quelli che fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici; e) due rappresentanti del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata; f) il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po; g) l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Servizio idrografico del Po; h) il capo della Sezione autonoma del Genio civile per il Servizio dragaggio e segnalazioni per il Po".