Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra
Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 64
Le disposizioni della presente legge si applicano per quanto possibile anche in Somalia sino al momento in cui cessera' l'Amministrazione fiduciaria italiana. Il funzionario piu' elevato in grado della Amministrazione fiduciaria italiana, che risiede in Somalia, ha tutti i poteri e gli obblighi contemplati per i consoli all'estero. Egli provvede di persona, oppure tramite suoi rappresentanti all'uopo delegati, e dovra', in tal caso, darne notizia al comitato nazionale dell'Opera.