Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra
Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 59
Le disposizioni sulle pene pecuniarie per la violazione delle norme sul collocamento obbligatorio e sui premi agli scopritori, sono estese in quanto applicabili all'assunzione obbligatoria degli orfani di guerra.