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Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra

Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 57

In KraftAmtlicher Text

Alle aziende esonerate, a termini di legge, dall'obbligo dell'assunzione di invalidi di guerra, potra' essere concesso, in casi di eccezionale comprovata necessita', l'esonero dall'obbligo dell'assunzione di orfani di guerra. L'esonero e concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato provinciale dell'Opera nazionale quando si riferisce a stabilimenti o aziende di una stessa impresa situati in varie Province, altrimenti provvede con decreto il prefetto competente per territorio udito il Comitato provinciale.