Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra
Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 52
Il servizio di riscossione e di tesoreria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali deve essere disciplinato con apposite norme da stabilirsi dal Comitato nazionale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il servizio predetto puo' essere affidato ad un istituto di credito oppure ad un tesoriere speciale, il quale dovra' prestare idonea cauzione.