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Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra

Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 29

In KraftAmtlicher Text

Per l'esercizio dell'assistenza degli orfani di guerra, i consoli possono costituire un Comitato, di persone qualificate da essi presieduto, e incaricare anche qualche membro del Comitato medesimo delle funzioni ispettive nella rispettiva giurisdizione. Le mansioni inerenti al disbrigo degli affari amministrativi e contabili relativi all'assistenza degli orfani di guerra all'estero sono disimpegnate dal personale addetto agli uffici consolari.