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Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra

Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 27

In KraftAmtlicher Text

Tutte le autorita' governative, gli enti pubblici, i direttori di istituti di istruzione sono obbligati a fornire al Comitato provinciale ed alla Commissione comunale di vigilanza informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accettare principalmente: a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e se si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione: b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per scopo la tutela e la integrita' fisica e morale dell'orfano; c) se il rappresentante legale, per riprovevole condotta o per altro motivo, influisce dannosamente sulla educazione dell'orfano. Debbono, altresi', informare il Comitato provinciale e la Commissione comunale di vigilanza di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di detti organi possa essere necessario. L'ufficiale dello stato civile, il rappresentante legale di un ente o istituito ed ogni altra persona che ometta di denunziare alla Commissione comunale di vigilanza, al Comitato provinciale o al giudice tutelare la esistenza di un orfano di guerra, accertata per diretta conoscenza o per dichiarazione ricevuta, incorre nella pena pecuniaria di cui all' art. 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 .