Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra
Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 23
Presso il Comitato nazionale e presso i Comitati provinciali dell'Opera e' costituito un ufficio di segreteria al quale sono destinati, in posizione di comando, impiegati delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dello Stato, rispettivamente designati, nel numero ritenuto strettamente necessario, dal Presidente del Consiglio dei Ministri per quelli delle varie amministrazioni statali, dal prefetto della Provincia fra quelli in servizio alla Prefettura. Per il collocamento nelle predette posizioni si applicano le modalita' e le norme vigenti in materia di comando di personale statale. Alle adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali e delle rispettive Giunte esecutive, assiste il capo dell'Ufficio di segreteria, il quale redige il verbale delle adunanze. La Commissione comunale di vigilanza e' assistita gratuitamente dal segretario del Comune o da un suo delegato.