Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra
Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 14
Il Comitato provinciale ha il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della provincia. L'assistenza deve prestarsi lasciando preferibilmente l'orfano presso la famiglia. Il Comitato provinciale: a) agisce in collaborazione con gli enti affini locali e puo' avvalersi di tutte le iniziative promosse o attuate dagli enti stessi, che possono interessare l'assistenza degli orfani di guerra; b) accorda sovvenzioni agli enti pubblici che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra e vigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da altri enti nell'interesse degli orfani medesimi; c) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni al rappresentante legale dell'orfano per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione e l'istruzione di esso; d) provvede, ove ne riconosca la necessita', per avere accertata la inapplicabilita' dell'assistenza familiare, a collocare l'orfano in apposito istituto per favorirne l'educazione e l'istruzione, tenendo conto, nell'avviamento ad una professione od arte, o nella scelta del luogo di educazione, della volonta' del rappresentante legale e di quella dell'orfano quando esso abbia compiuto i dieci anni di eta', nonche' della condizione sociale del padre; e) provvede, particolarmente, al ricovero degli orfani gracili, tubercolotici e deficienti in colonie marine e montane, in sanatori ed in istituti specializzati di cura; ed al collocamento degli orfani di artigiani e di contadini in istituti di istruzione tecnica ed in colonie agricole fornendo ad essi, alla maggiore eta', strumenti di lavoro e, in quanto sia consentito dalla disponibilita' dei beni e dei fondi dell'Opera nazionale, piccoli fondi rustici; f) invigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia e della gioventu', le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge; g) approva i bilanci ed i conti degli enti collegati con l'Opera nazionale, i cui fini di assistenza siano limitati agli orfani di guerra della Provincia.