Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra
Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 12
((Nel seno del Comitato nazionale e' costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso)) . I membri della Giunta, esecutiva durano in carica, per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale. Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso. Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.