Legge 13 marzo 1958, n. 262 Art. 3
Restano ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia.