Legge 13 marzo 1958, n. 254 Art. 5
All'Universita' di Camerino e assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui alla tabella A ammessa alla presente legge. I posti previsti sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.