Legge 13 marzo 1958, n. 250 Art. 5
TITOLO II Commissioni provinciali, compartimentali e centrali
Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali e' data facolta' ai pescatori autonomi, alle cooperative ed alle compagnie di ricorrere alla Commissione centrale, di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea d) dell'art. 4.