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Legge 13 marzo 1958, n. 250 · Legge 13 marzo 1958, n. 250 — Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Legge 13 marzo 1958, n. 250 Art. 5

TITOLO II Commissioni provinciali, compartimentali e centrali

In KraftAmtlicher Text

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali e' data facolta' ai pescatori autonomi, alle cooperative ed alle compagnie di ricorrere alla Commissione centrale, di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea d) dell'art. 4.