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Legge 13 marzo 1958, n. 250 · Legge 13 marzo 1958, n. 250 — Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Legge 13 marzo 1958, n. 250 Art. 2

TITOLO I Estensione ed oggetto dell'assicurazione

In KraftAmtlicher Text

Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le cooperative e le compagnie di pescatori hanno l'obbligo, entro il 10 gennaio di ogni anno, di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla Amministrazione provinciale e di quelli addetti alla pesca marittima alla autorita' marittima ed i pescatori autonomi di presentare le domande d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione provinciale, se trattasi di pescatori delle acque interne, sia all'autorita' marittima, se trattasi di pescatori marittimi. Entro il 10 di ciascun mese successivo, cooperative e le compagnie presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le variazioni verificatesi nel mese precedente, mentre i pescatori autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro attivita' lavorativa. E' tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza.