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Legge 13 marzo 1958, n. 246 · Legge 13 marzo 1958, n. 246 — Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche

Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 8

TITOLO II Organi dell'Ente.

In KraftAmtlicher Text

Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni cento iscritte all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato, a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.