Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 8
TITOLO II Organi dell'Ente.
Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni cento iscritte all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato, a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.