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Legge 13 marzo 1958, n. 246 · Legge 13 marzo 1958, n. 246 — Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche

Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 6

TITOLO II Organi dell'Ente.

In KraftAmtlicher Text

Il Consiglio nazionale e composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche. Spetta al Consiglio nazionale: 1) eleggere tra le iscritte all'Ente quindici rappresentanti, di cui tredici da includere nel Comitato direttivo e due (un membro effettivo e uno supplente da includere nel Collegio dei sindaci; 2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente; 3) approvare i regolamenti dell'Ente e loro eventuali modificazioni; 4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci; 6) stabilire la misura, del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo; 7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.