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Legge 13 marzo 1958, n. 246 · Legge 13 marzo 1958, n. 246 — Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche

Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 40

TITOLO VI Disposizioni comuni alle gestioni.

In KraftAmtlicher Text

Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura: 1) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette; 2) una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione all'attivita' svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti. I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al punto 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.