Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 40
TITOLO VI Disposizioni comuni alle gestioni.
Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura: 1) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette; 2) una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione all'attivita' svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti. I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al punto 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.