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Legge 13 marzo 1958, n. 246 · Legge 13 marzo 1958, n. 246 — Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche

Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 37

TITOLO V Trattamento di assistenza.

In KraftAmtlicher Text

Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita riserva per assistenze, cui si potra' attingere nel caso di eccezionali necessita' per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali.