Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 37
TITOLO V Trattamento di assistenza.
Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita riserva per assistenze, cui si potra' attingere nel caso di eccezionali necessita' per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali.