Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 30
TITOLO III Finanziamento o gestione dell'Ente.
Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza. I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo che ne riferisce al Consiglio nazionale. Copia del bilancio tecnico e' rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.