Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 24
TITOLO III Finanziamento o gestione dell'Ente.
Le marche sono emesse e distribuite a cura e a spese dell'Ente con le norme, in quanto applicabili, sulle marche emesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Ente provvede a stabilire il modello della marca che, previa approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' trasmesso in fac-simile alle Prefetture, ai Comuni ed ai Collegi provinciali delle ostetriche.