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Legge 13 marzo 1958, n. 246 · Legge 13 marzo 1958, n. 246 — Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche

Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 17

TITOLO II Organi dell'Ente.

In KraftAmtlicher Text

Il Collegio dei sindaci e' composto: 1) da un componente effettivo e da un supplente, in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale; 2) da un componente effettivo e da un supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 3) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro. Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Collegio dei sindaci e' presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo. Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio e' sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, dal sindaco supplente.