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Legge 8 marzo 1958, n. 233 · Legge 8 marzo 1958, n. 233 — Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare

Legge 8 marzo 1958, n. 233 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, addetti al controllo della circolazione aerea nonche' agli ufficiali dell'Arma e ruolo predetti addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio e a quelli che abbiano superato i corsi per navigatori o radar-navigatori, e che siano effettivamente addetti a tali compiti, e' estesa, con le stesse condizioni e modalita', l'indennita' prevista, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dall'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 26 luglio 1934, n. 1302 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808 , e successive modificazioni. L'indennita' di cui al precedente comma non e' cumulabile con l'indennita' prevista dall'art. 10 delle suddette norme. Agli ufficiali che abbiano percepito l'indennita' di cui al primo comma del presente articolo sono estese, in materia di pensioni normali e privilegiate, le disposizioni dettate per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dal regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340 , convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834 , e successive modificazioni.