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Legge 6 marzo 1958, n. 243 · Legge 6 marzo 1958, n. 243 — Costituzione di un Ente per le Ville Venete

Legge 6 marzo 1958, n. 243 Art. 23

CAPO III Del funzionamento

In KraftAmtlicher Text

Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito del Consorzio o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di amministrazione puo' deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere la espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente - o di decoro ovvero atte a garantire la perfetta funzionalita'. Nel caso di cui al comma precedente l'acquisizione, all'Ente, delle Ville Venete e degli immobili di cui si tratta e' riconosciuta di pubblica utilita'.