Legge 6 marzo 1958, n. 243 Art. 14
CAPO II Degli organi
I membri del Consiglio di amministrazione nonche' i membri del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su designazione delle Amministrazioni interessate, durano in carica un quadriennio e possono essere confermati. In caso di sostituzione di uno o piu' membri nel corso del quadriennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.