Legge 6 marzo 1958, n. 243 Art. 12
CAPO II Degli organi
Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile , in quanto applicabili. In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarita' dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, i redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo. I revisori supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi, in contormita' delle norme contenute nell' art. 2401 del Codice civile , in quanto applicabili. Entro il 30 settembre di ogni anno il Collegio dei revisori trasmette ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro una dettagliata relazione sulla gestione svolta dall'Ente nel corso del passato esercizio finanziario.
Verweist auf
- Legge 6 marzo 1958, n. 243 Art. 2401