Legge 6 marzo 1958, n. 199 Art. 20
CAPO II Disposizioni transitorie e finali
Il maggiore onere recato dal provvedimento per le competenze relative al personale di cui ai numeri 1) e 5) del precedente art. 4, valutato in lire 935.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58, sara' fronteggiato a carico del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.