Legge 6 marzo 1958, n. 199 Art. 16
CAPO II Disposizioni transitorie e finali
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale ha facolta' di rassegnare le dimissioni dall'impiego con diritto al trattamento stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53 .