Legge 6 marzo 1958, n. 199 Art. 10
CAPO II Disposizioni transitorie e finali
Il collocamento nelle singole qualifiche deve essere effettuato tenendo conto dell'ordine risultante, dal precedente art. 4, per ciascuna delle categorie in esso contemplate e, nell'ambito della medesima categoria, in base alla natura delle funzioni effettivamente esercitate ed all'anzianita' complessiva di servizio.