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Legge 5 marzo 1958, n. 224 · Legge 5 marzo 1958, n. 224 — Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti

Legge 5 marzo 1958, n. 224 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Ai fini dell'assegnazione della retribuzione nella prima applicazione della presente legge si considerano anche i bienni di prestazioni gia' rese in impianti classificati, attribuendo i relativi aumenti periodici di cui all'art. 2, fino ad un massimo di tre. La retribuzione attribuita dal 1° gennaio 1958 non deve in alcun caso essere inferiore al compenso percepito al 31 dicembre 1957 per retribuzione, carovita personale, escluse maggiorazioni per localita' con oltre 600.000 abitanti, assegno perequativo ed assegno integrativo.