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Legge 4 marzo 1958, n. 198 · Legge 4 marzo 1958, n. 198 — Delega al Potere esecutivo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere

Legge 4 marzo 1958, n. 198 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge in materia di polizia mineraria, potra' essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire tre milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave.