Legge 4 marzo 1958, n. 197 Art. 3
La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale per promozione o avanzamento per merito di guerra in conseguenza delle preesistenti disposizioni, resta ferma qualora dovesse risultare piu' favorevole di quella che gli deriverebbe dall'applicazione della presente legge. I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati.