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Legge 4 marzo 1958, n. 197 · Legge 4 marzo 1958, n. 197 — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726

Legge 4 marzo 1958, n. 197 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale per promozione o avanzamento per merito di guerra in conseguenza delle preesistenti disposizioni, resta ferma qualora dovesse risultare piu' favorevole di quella che gli deriverebbe dall'applicazione della presente legge. I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati.