Legge 4 marzo 1958, n. 174 Art. 16
TITOLO III Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.
E' autorizzato il versamento all'entrata dello Stato per l'esercizio 1957-58 delle somme di lire 700 milioni e di lire 300 milioni da prelevarsi dai conti correnti in fruttiferi di tesoreria concernenti rispettivamente la gestione statale dei prodotti industriali e la liquidazione dei beni tedeschi in Italia.