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Legge 4 marzo 1958, n. 174 · Legge 4 marzo 1958, n. 174 — Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero

Legge 4 marzo 1958, n. 174 Art. 11

TITOLO III Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.

In KraftAmtlicher Text

Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di cui all' art. 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425 , convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, all'art. 2 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302 , convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1319, ed all'art. 3 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716 , e' fissato nella misura del 3 per cento dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.