Legge 4 marzo 1958, n. 131 Art. 4
Fino a quando non sara' emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 58, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , il personale delle carriere direttive, amministrativa e tecnica, dell'Amministrazione dei lavori pubblici puo' essere collocato nella posizione di fuori ruolo presso gli enti indicati nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 836 , per un contingente di 15 unita', cosi' ripartito: Ispettori generali...................... N. 1 direttori di divisione.................. " 6 direttori di sezione.................... " 8 --- N. 15 ---
Verweist auf
- Legge 4 marzo 1958, n. 131 Art. 1
- Legge 4 marzo 1958, n. 131 Art. 58