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Legge 4 marzo 1958, n. 100 · Legge 4 marzo 1958, n. 100 — Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza

Legge 4 marzo 1958, n. 100 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L'uso delle armi non e' vietato contro gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto veloci quando i conducenti non ottemperino all'intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibilita' di raggiungerli.