Legge 4 marzo 1958, n. 100 Art. 1
E' vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale, come determinata dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 Codice penale e quando: a) il contrabbandiere sia armato palesemente; b) il contrabbando sia compiuto in tempo di notte; c) i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre persone.