Legge 1 marzo 1958, n. 167 Art. 1
Il primo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1952, n. 101 , concernente l'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, e' sostituito dal seguente: E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio".