Legge 26 febbraio 1958, n. 196 Art. 3
L'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 e' curata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, numero 1006 , ratificato con la legge 3 aprile 1953, n. 296 , dall'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali, a favore della quale e' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire un miliardo.