Legge 20 febbraio 1958, n. 97 Art. 12
Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' approvato lo statuto dell'Ente. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvedera' ad emanare il regolamento organico del personale.